LA RELAZIONE SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE
Cos'è la relazione sanitaria da presentare al datore di lavoro
Viene definita "relazione sanitaria annuale" la comunicazione scritta dei dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria in una determinata azienda.
La relazione sanitaria viene presentata ogni anno dal Medico Competente al Datore di lavoro, RLS e RSPP al fine di produrre un quadro sia specifico che generale del rischio in materia di salute all'interno dell'azienda, nell' interesse di organizzare un piano di miglioramento per la salute dei lavoratori.
Questa relazione deve essere redatta necessariamente in forma scritta e discussa all'interno della riunione periodica, come previsto dall’ art 25, comma 1, lettera i del D.Lgs 81/08:
"Il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, agli RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori."
Perché è importante la relazione sanitaria in azienda?
È importante per i diversi motivi di seguito indicati:
- l’analisi dei dati sanitari serve al medico del lavoro per suggerire al datore di lavoro l’adozione di misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre il rischio in azienda;
- per creare un intervento di miglioramento all'interno dell'azienda per favorire la salutate dei lavoratori;
- i dati di imprese complesse con più sedi vanno analizzati e spesso disaggregati per mettere in evidenza le possibili differenze tra sedi diverse con mansioni analoghe;
I dati da raccogliere nella relazione sanitaria
Il Medico Competente ha l'obbligo di redazione della relazione sanitaria annuale ma non ha specifici obblighi su quali dati presentare al suo interno all'azienda.
Il contenuto sono quindi a discrezione del medico competente ma generalmente riguardano:
- i sintomi e le patologie correlabili al lavoro e quelle che possono avere un riflesso sul lavoro pur non essendo correlate;
- i giudizi di idoneità espressi, le prescrizioni, le limitazioni, con evidenza di quelle correlate ai rischi lavorativi specifici in azienda.
- le informazioni descrittive (età, mansioni, compiti, ecc.), l’esito della visita, degli esami integrativi e degli accertamenti strumentali;
L’allegato 3B : cos'è?
Oltre alla relazione sanitaria il medico del lavoro ha un altro obbligo di relazionare i dati concernenti l'azienda. L’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un ulteriore obbligo che cita nello specifico che “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni elaborate nella relazione sanitaria, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
Con "Allegato 3B" si intende un documento che riporta i dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno precedente. Questo documento deve necessariamente essere trasmesso per via telematica e ciò viene effettuato dal medico competente stesso che si occupa di raccogliere le info necessarie e di inserirle all'interno del portale web dell'INAIL.
La procedura telematica da seguire è la seguente:
- registrarsi al portale INAIL.
- associare l’unità produttiva di riferimento.
- allegare il documento prodotto dalla cartella sanitaria.
- trasmetterla ai servizi competenti per territorio.
Queste informazioni vengono rese disponibili ai Servizi di Prevenzione delle ASL che possono “utilizzarle per la programmazione di attività di prevenzione, così come per evidenziare situazioni abnormi meritevoli di approfondimenti e di controlli”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano tali informazioni aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
Le criticità e le opportunità dell'allegato 3B:
Possono essere descritte alcune criticità dell'allegato 3B, in particolare :
- Non è possibile fare confronti con i dati della popolazione generale non esposta;
- Per le aziende complesse, con più sedi operative e con più medici competenti è possibile la confusione e la sovrapposizione dei dati raccolti dai medici coordinati e dal coordinatore.
- I dati raccolti sono troppo generici, non sono distinti per mansione e quindi non emerge lo stato di salute della popolazione lavorativa aziendale;
L'allegato 3B, però, presenta anche alcune opportunità anche all'azienda; infatti i dati raccolti delle singole relazioni non possono essere utilizzabili ma elaborati ed aggregati in modo opportuno possono essere utili:
- Programmazione attività di prevenzione nazionale, regionale, ATS.
- Costruzione profili di comparto per rischio.
- mappatura dei rischi a livello territoriale.
- Costruzione di profili di rischio per comparto.
- Restituzione di informazioni alle figure della prevenzione, alle associazioni delle imprese e dei lavoratori.
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Aggiornato il 22/12/2022 da Paolo Calderone
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Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.