Pimus la guida completa
Cosa si intende con PIMUS? Quando è obbligatorio? Chi lo deve redigere? In questo articolo proveremo a dare una risposta a tutte le domande più comuni sul Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, comunemente indicato con la sigla PIMUS.
Cos'è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio e a cosa serve?
Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio è un documento molto importante che bisogna redigere qualora i lavoratori debbano operare su ponteggi. L'obiettivo principale è quello di ridurre i rischi legati alle attività svolte in cantiere e tutelare la salute e la sicurezza degli operai.
Tuttavia, nel caso in cui il ponteggio venga realizzato sulla facciata di un edificio abitato o utilizzato da persone esterne al cantiere, il PIMUS deve contenere anche indicazioni per la sicurezza degli abitanti o fruitori del palazzo che sta subendo la ristrutturazione.
Il ruolo del datore di lavoro nella compilazione del PIMUS, Piano di Montaggio del ponteggio
La redazione del Pimus è un obbligo del datore di lavoro dell'impresa incaricata delle operazioni di montaggio e dello smontaggio dei ponteggi. Egli infatti è colui che è considerato il massimo esperto delle attività svolte dai lavoratori e responsabile della loro sicurezza. Deve quindi redigere il Pimus prima che le attività di edificazione del ponteggio cominci.
Nonostante esista un modello unico di PIMUS da cui prendere spunto per la redazione, comunque ogni cantiere presenta particolari rischi e attività. E' quindi bene che il datore presti attenzione a ogni minimo dettaglio e che lo riporti nel documento.
Ci sono infatti cantieri più complessi di altri ed è necessario per ognuno adottare sia specifici sistemi per la valutazione dei rischi che particolari misure per la tutela dell'incolumità dei lavoratori.
Il PIMUS andrà poi allegato al POS (Piano Operativo di Sicurezza) in quanto esito della valutazione dei rischi collegati ai lavoratori in quota.
Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PIMUS deve essere redatto dagli stessi, capeggiati da un aggiudicatario. Secondo l'articolo 136 del decreto legislativo 08/81, la stesura del PIMUS deve essere fatta a mezzo di persona competente, anche se non sono specificati i requisiti minimi per la nomina.
Ecco per l'esattezza che cosa riporta il d.lgs 81/2008: nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Pi.M.U.S., in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Stando a queste indicazioni, possiamo dedurre che non solo il datore può
Quando la redazione del PIMUS è obbligatoria?
E' obbligatorio redigere il PIMUS qualora:
- all'interno del cantiere sia previsto l'uso di un ponteggio (anche quando si tratta di cantieri mobili e temporanei, come previsto dal d.lgs n 106 2009)
- venga impiegato un ponteggio in ferro, fisso a telai prefabbricati, tubi e giunti e multidirezionali. Non contano le dimensioni del ponteggio stesso, è necessario redigere il PIMUS in caso di edificazione della struttura;
- all'interno del cantiere venga impiegato un impalcato o un'opera provvisionale simile a un ponteggio;
- si utilizzi un ponteggio in legno.
Quando la redazione del PIMUS non è obbligatoria?
Secondo il Testo Unico, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il PIMUS qualora nel cantiere si operi mediante ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti ecc. Queste strutture, infatti, vengono considerate estranee a un ponteggio.
Che cos'è, quindi, un ponteggio?
La definizione di ponteggio lo indica come una struttura reticolare, ad uso temporaneo, costruita mediante l'uso di impalcati. Esso può essere realizzato in metallo o in legno, a basse altezze o anche molto in alto (sopra i due metri si parla già di quota).
I ponteggi vengono solitamente realizzati qualora fosse necessaria la ristrutturazione di un edificio. I lavoratori camminano sulle lastre di legno o metallo del ponteggio.
Essi si dividono in tante sottocategorie, in base alla loro forma o all'impiego di una serie di elementi. Per esempio, esistono ponteggi con sistemi a tubi e giunti, oppure prefabbricati o, ancora, con sistema a montanti.
Ci sono poi ponteggi metallici fissi, sospesi sollevati da un argano elettrico, elettrici autosollevanti, multidirezionali o, appunto, i trabatelli che però non rientrano tra quei ponteggi da indicare nel PIMUS.
Requisiti del ponteggio
Per essere considerato a norma di sicurezza ai sensi del Testo Unico, un ponteggio deve presentare un'altezza superiore ai 20 metri. Una volta realizzato sotto il controllo vigile di un preposto, il ponteggio deve essere soggetto a continua verifica che consiste in tre fasi:
- valutazione dei materiali impiegati prima del montaggio
- verifica durante l'uso
- verifiche eccezionali qualora il punteggio subisca gli effetti di agenti esterni, piogge, venti ecc.
Questo compito compete al CSE, di cui parleremo tra poco, il quale deve registrare qualsiasi dato da lui raccolto.
Cosa contiene il PIMUS?
Nell'allegato XXII del D.Lgs 81/2008 si possono trovare indicazioni sui contenuti minimi del PIMUS. Li riportiamo di seguito:
- dati identificativi del luogo di lavoro;
- nominativo del datore di lavoro dell'azienda che si occuperà delle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio;
- nominativi dei membri della squadra di lavoratori che si occuperanno delle operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio;
- dati identificativi del ponteggio e disegno esecutivo dello stesso;
- progetto del ponteggio, ove previsto;
- indicazioni generali per le operazioni di montaggio del ponteggio e smontaggio;
- modalità di realizzazione del ponteggio passo per passo correlata di schemi, disegni e foto;
- regole da applicare durante l’utilizzo del ponteggio;
- valutazioni da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
Ruoli del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Quando si parla di cantieri non si può non pensare a CSE e CSP, due figuri professionali fondamentali. Qual è il loro ruolo nella compilazione del PIMUS?
Partiamo dal coordinatore della sicurezza in fase di progetto. Egli deve inserire nel piano sicurezza e coordinamento le informazioni circa il ponteggio e indicare una valutazione dei rischi legati alla movimentazione dei materiali e all'utilizzo del ponteggio stesso. Inoltre, deve fornire nel piano una stima del prezzo da pagare per l'implementazione della sicurezza nei cantieri.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, invece, deve accertarsi che sia avvenuta la realizzazione del Pimus. Tenendo bene a mente questo documento e il POS, deve poi verificare che tutte le norme di sicurezza siano messe in pratica all'interno del luogo di lavoro.
Il CSE, dunque, può procedere con una contestazione scritta al datore di lavoro nel caso in cui si rendesse conto che il PIMUS non sia stato redatto o manchi di qualche dettaglio. Se poi sussiste un pericolo grave o imminente, egli ha la facoltà di interrompere i lavori fino a che il piano non verrà redatto.
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, infine, ha un compito fondamentale, ovvero quello di verificare la fase di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio. In particolare, egli verifica che gli addetti a queste fasi siano dotati di tutti i requisiti e le competenze necessarie per operare. Essi, infatti, devono aver frequentato e superato specifici corsi di formazione in materia di montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi.
Si assicura poi che al momento di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio vi sia l' addetto individuato come preposto, il quale a sua volta verifica le corrette procedure dei lavoratori. Nel caso in cui non vi sia un preposto o gli addetti non presentino i requisiti necessari per la realizzazione del ponteggio, il CSE è tenuto a sospendere i lavori.
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Scritto da Paolo Calderone
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Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.