Aggiornamenti al Decreto Legislativo 81/2008 del 4 maggio 2023: salute e sicurezza sul lavoro
In questo articolo vengono esaminate le modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/2008 riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro. Di seguito è presentato un indice degli argomenti trattati, con una breve descrizione delle principali novità introdotte:
Indice:
- Art. 15 - Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva
- Art. 17 - Risarcimenti ai familiari di studenti vittime di infortuni durante le attività scolastiche
- Art. 18 - Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico per l'anno 2023-2024
- Art. 21 - Sicurezza per componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi e altri lavoratori
- Art. 25 - Obblighi del medico competente: richiesta della cartella sanitaria, nominativo di un sostituto in caso di impedimento
- Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: controlli sull'attività formativa, sanzioni per inadempienze, problema della qualità della formazione e delle proposte inadeguate
- Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro: semplificazione delle procedure per le verifiche delle attrezzature di lavoro e questioni relative all'incarico di soggetti privati abilitati
- Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso: rafforzamento delle misure di prevenzione nell'uso di attrezzature di lavoro senza operatore e responsabilità nella formazione e addestramento degli utilizzatori
- Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento: obbligo di formazione e addestramento specifico per il datore di lavoro che utilizza attrezzature che richiedono conoscenze particolari
- Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso: estensione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di formazione e addestramento
Le modifiche introdotte sono considerate limitate rispetto alle necessità per ridurre gli infortuni e le malattie sul lavoro e migliorare le condizioni di lavoro. Tuttavia, rappresentano comunque passi avanti nella regolamentazione della sicurezza e salute sul lavoro in Italia.
Il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, introduce modifiche significative al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e altre norme riguardanti la protezione dei lavoratori.
In questa revisione, ci concentreremo sulle modifiche all'Articolo 18, che riguarda gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
Una delle principali novità introdotte dal decreto è l'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria ogniqualvolta la valutazione dei rischi lo suggerisca come misura di prevenzione. In precedenza, la sorveglianza sanitaria era limitata solo ai rischi per i quali vi era una specifica previsione normativa. Ora, si estende a tutti i rischi ritenuti necessari sulla base della valutazione dei rischi.
Questa estensione dovrebbe porre fine al dibattito sulla liceità della sorveglianza sanitaria per i soli rischi "normati" e sulla possibilità di ampliarla ad altri rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, purché valutati. Inoltre, rafforza il legame tra valutazione dei rischi e scelte di sorveglianza sanitaria, spesso assente nella pratica di molte aziende.
Tuttavia, l'innovazione non risolve il problema di chi debba valutare la necessità di implementare la sorveglianza sanitaria, decisione ancora affidata al datore di lavoro che spesso ha poche competenze sull'argomento.
In sintesi, il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 apporta importanti cambiamenti al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo all'obbligo di nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione dei rischi. Queste modifiche mirano a migliorare la protezione dei lavoratori e a garantire una maggiore trasparenza nelle decisioni riguardanti la sorveglianza sanitaria e l'idoneità lavorativa.
Per approfondimenti sugli altri articoli modificati, si consiglia di consultare il testo completo della Gazzetta Ufficiale al seguente link: DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48.
Le modifiche al Decreto Legislativo 81/2008 rappresentano un passo avanti nella regolamentazione della sicurezza e salute sul lavoro in Italia, anche se sono ancora limitate rispetto alle necessità per ridurre gli infortuni e le malattie sul lavoro e migliorare le condizioni di lavoro. Continuerà a essere fondamentale monitorare l'applicazione di queste nuove disposizioni e valutare eventuali ulteriori interventi normativi per assicurare un adeguato livello di protezione dei lavoratori.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
Visite di assunzione e cartella sanitaria
Durante le visite di assunzione, il medico competente richiede la cartella sanitaria del lavoratore fornita dal precedente datore di lavoro e la considera nel giudizio di idoneità. Se il lavoratore non può mostrare la cartella sanitaria, il medico competente può richiederla al precedente datore di lavoro con il consenso del lavoratore. In caso contrario, il medico competente formulerà il giudizio di idoneità sulla base delle informazioni disponibili, annotando questa circostanza nella cartella sanitaria.
Sostituzione del medico competente in caso di impedimento
In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante l'intervallo temporale specificato. La formulazione "gravi e motivate ragioni" potrebbe generare dubbi interpretativi, poiché il legislatore non ne ha fornito una definizione.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Controlli sull'attività formativa e sanzioni per inadempienze
L'Articolo 37 introduce l'obbligo di monitoraggio e controllo sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e sul rispetto della normativa di riferimento. Tuttavia, non sono previste sanzioni per i soggetti formatori in caso di mancato rispetto della normativa, rendendo difficile garantire la qualità della formazione e proteggere adeguatamente la sicurezza dei lavoratori.
Problema della qualità della formazione e delle proposte inadeguate
Il CIIP ha denunciato ripetutamente il proliferare di proposte formative inadeguate e di soggetti formatori non qualificati, che riducono l'importanza della formazione come misura di prevenzione e creano un mercato di adempimenti formali e, in alcuni casi, di falsi attestati di formazione.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
Modifiche alla procedura di verifica delle attrezzature di lavoro
Il comma 12 dell'Articolo 71 è stato modificato, semplificando la procedura di verifica delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, persistono ambiguità e potrebbero essere apportate ulteriori semplificazioni, come proposto dal CIIP, per garantire una maggiore chiarezza e coerenza nella normativa e nel recepimento delle direttive europee
Proposte per una maggiore semplificazione nella verifica delle attrezzature di lavoro
La modifica al comma 12 dell'Articolo 71 ha introdotto una procedura semplificata per la verifica delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, alcune ambiguità persistono e potrebbero essere apportate ulteriori semplificazioni, come proposto dal CIIP, al fine di garantire maggiore chiarezza e coerenza nella normativa e nel recepimento delle direttive europee.
Doppio controllo e qualifiche degli organismi di controllo
Il CIIP ha proposto l'eliminazione del doppio controllo delle attrezzature previsto dagli articoli 71, commi 11 e 12, distinguendo chiaramente tra la funzione di controllo periodico affidata agli organismi privati abilitati e la funzione di vigilanza svolta dagli organi di verifica pubblici. Inoltre, si è suggerita l'abilitazione degli organismi di controllo per le attività di competenza esclusiva del datore di lavoro, garantendo la presenza sul mercato di soggetti qualificati per i controlli di sicurezza.
Conclusione
La modifica al comma 12 dell'Articolo 71 rappresenta una parziale semplificazione nella verifica delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, per garantire maggiore chiarezza e coerenza normativa, sono necessarie ulteriori semplificazioni, come proposte dal CIIP, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle direttive europee.
Art. 72 - Rafforzamento delle misure di prevenzione nell'uso di attrezzature di lavoro senza operatore
- Certificazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle attrezzature al momento della cessione.
- Acquisizione e conservazione di una dichiarazione autocertificativa dal soggetto che prende in noleggio o concessione in uso l'attrezzatura, o dal datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti incaricati dell'utilizzo.