Valutazione del rischio di violenze sul lavoro
I rischi presenti sul posto di lavoro sono numerosi e spesso non così evidenti. C'è n'è uno in particolare su cui ultimamente si è fatta molta luce e che merita l'attenzione di tutti i datori di lavoro e lavoratori.
Attualmente, l' INAIL stima che l'8,9% delle donne che lavorano o in cerca di lavoro abbiano subito almeno una molestia da parte di colleghi o superiori nel corso della loro carriera. Tuttavia, non dobbiamo pensare che la violenza subita sul posto di lavoro sia solo di tipo fisico: purtroppo, anche quella psicologica è un rischio da non sottovalutare.
Attualmente, il fenomeno del mobbing, ovvero comportamenti aggressivi e persecutori da parte di superiori e colleghi, interessa circa 180.000 vittime in tutto il nostro Paese, ovvero il 6% dei lavoratori.
Questo non provoca solo traumi psicologici al singolo individuo, ma è anche una piaga per l'economia aziendale, che deve fare i conti con un calo drastico della produttività e della fidelizzazione dei dipendenti. Addirittura la Convenzione ILO ha riconosciuto che violenza e molestie possono costituire violazione dei diritti umani.
Come far fronte al problema della violenza nei luoghi di lavoro? La risposta va ricercata nella valutazione del rischio di violenze sul lavoro e nell'intervento del datore di lavoro.
Quali atti si possono considerare come violenza e molestie nei luoghi di lavoro
Tutti quegli atti che vanno a danneggiare psicologicamente, fisicamente, economicamente e sessualmente un lavoratore, o anche la minaccia che essi vengano posti in essere, sono considerati alla stregua di violenze e molestie.
Sono quindi violenze le molestie sessuali, gli abusi, sia fisici che di potere, le discriminazioni per genere, età, razza e altri fattori personali, ma anche il mobbing, stalking, bullismo e tutto ciò che può creare eccessivi stress, preoccupazione e problemi psicologici ai lavoratori.
Le violenze considerate legate alle attività lavorative possono avvenire nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro, in luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi, durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro, a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro o anche durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.
In generale, le violenze sul luogo di lavoro si dividono in interne, se provengono da lavoratori che operano dentro all'organizzazione, o esterne, quando a perpetrarle sono i clienti o i concorrenti.
Valutazione del rischio di violenza e molestie nei luoghi di lavoro: normativa di riferimento
L'attenzione verso i casi di violenze sul posto di lavoro è aumentata negli ultimi anni. Nel 2019, per esempio, è stata emanata la Convenzione ILO 190, ratificata dal Senato italiano con la Legge del 15 gennaio 2021 n.4 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021).
Per primo, questo documento ha messo in luce l'importanza di identificare i pericoli relativi alla violenza nei luoghi di lavoro, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti nell'individuazione e messa in pratica di misure di prevenzione.
Tuttavia, nonostante questo intervento, non dimentichiamo che nel noto Decreto Legislativo 81/08 è riportato che il datore di lavoro ha l'obbligo di considerare tutti i rischi per lavoratori e lavoratrici e la violenza certamente è uno di questi.
Altre normative che invitano alla valutazione dei rischi per il contrasto della violenza nei luoghi di lavoro sono la ISO 45003 per la gestione dei rischi psicosociali e la promozione del benessere sul lavoro, UNI/PdR 125:2022 sui sistemi di gestione per la parità di genere e ISO 30415 su Diversità e inclusione.
Un'azienda che adotta queste linee guida può garantire la massima sicurezza e benessere nel luogo di lavoro, promuovendo l'inclusione e la buona condotta. Non si tratta, come abbiamo detto, solo di interventi a favore del benessere del singolo, ma anche della produttività dell'azienda.
Contrasto della violenza e molestie nel luogo di lavoro: la valutazione del rischio
Il responsabile della sicurezza sul lavoro è sempre il datore di lavoro. Egli deve intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nella sua azienda.
Il primo passaggio per contrastare violenza e molestie è la valutazione dei rischi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, analizzando le condizioni in cui operano i dipendenti, il modo di gestire le diversità, i dati sugli episodi di violenza, molestie e aggressioni avvenuti in passato, aspetti relazionali e pregiudizi.
Per fare questo, è fondamentale che vi sia interazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti, ai fini di comprendere a fondo il livello di pericolo relativo alla salute e sicurezza nella sua impresa. A fronte di queste informazioni, è bene attuare una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale.
Ci sono dei luoghi di lavoro più soggetti al rischio di violenza. Tra questi indichiamo: quei compiti che prevedono la custodia di beni o oggetti preziosi, il contatto con il pubblico, soprattutto se pazienti o allievi, lavori in isolamento, mobili, con turni di notte, come controllori o ispettori, soprattutto se in zone con alto tasso di criminalità.
In quanto datore di lavoro, deve anche occuparsi dell'informazione e formazione di operatori, lavoratrici e dei loro rappresentanti, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione.
RICHIEDI PREVENTIVO
Prevenzione e sostegno alle vittime
La lotta contro la violenza e le molestie nel luogo di lavoro passa attraverso sia la prevenzione delle attività dannose verso i dipendenti, ma anche attraverso il sostegno delle vittime.
Le azioni preventive si mettono in pratica attraverso la dotazione di misure di sicurezza nel luogo di lavoro, come sistemi di allarme, serrature, illuminazione notturna, lucchetti ecc. Inoltre, il datore di lavoro deve fare in modo che la divisione dei compiti e dei turni non arrechi per il lavoratore un rischio maggiore.
Infine, di elevata importanza, è la formazione e la sensibilizzazione del dipendente in materia di protezione dalle violenze.
Se si verificano situazioni di violenza, è bene intervenire tempestivamente per mitigare gli effetti sull'individuo. I soggetti che subiscono questi atti devono essere supportati, per esempio con un cambio di mansione, un sostegno psicologico gratuito e interno all'azienda o anche un supporto nelle fasi di denuncia dell'aggressione.
Conclusioni
Gli episodi di violenza e molestie sono da considerare come un rischio per la sicurezza sul lavoro. Bisogna intervenire tempestivamente per contrastare qualsiasi abuso, minaccia, aggressione e altre attività che possano in qualche modo danneggiare il soggetto e, di conseguenza, anche l'azienda.
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