La riunione periodica di sicurezza sul lavoro
Con questo articolo vogliamo fare chiarezza su quello che è considerato, dal Testo unico di Sicurezza, uno degli adempimenti più rilevanti ai fini di una corretta pianificazione degli adempimenti previsti dalla sicurezza sul lavoro, occupandoci delle figure coinvolte (Datore di lavoro etc), delle tempistiche e degli argomenti fondamentali da trattare.
In cosa consiste la riunione periodica di sicurezza
La riunione periodica sicurezza sul lavoro è un momento cruciale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza aziendale, durante il quale si fa il punto sulle caratteristiche dell’azienda, sui rischi per i lavoratori presenti in essa e soprattutto sugli interventi necessari ad eliminarli o ridurli al minimo.
Il Testo Unico di Sicurezza regola l’organizzazione, i contenuti e la partecipazione alla riunione periodica all’art.35 del D.Lgs. n.81/2008.
La riunione periodica è obbligatoria per legge?
Si certamente!
La riunione periodica è un obbligo del datore di lavoro previsto dall'art. 18 comma 1 lettera v del D.Lgs 81/08 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori
Quando va indetta la riunione art 35
La riunione periodica sicurezza sul lavoro prevista all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08, è indetta obbligatoriamente dal Datore di lavoro almeno una volta l’anno o nel caso si verifichino significative variazioni di esposizione dei lavoratori ai rischi. Alcune aziende però, prima di indire la riunione periodica definitiva, convocano di prassi diversi step di incontri durante l’anno, per esempio anche nei casi in cui vengano acquistate nuove tecnologie che possano impattare sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. .
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, viene la riunione indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Non è escluso che, in casi limite, il Datore di lavoro la possa richiedere anche nelle aziende che occupano meno di 15 lavoratori .
Chi deve partecipare alla riunione periodica di sicurezza art. 35?
Nel comma 1 dell’art.35 sono obbligati a partecipare alla riunione periodica queste figure:
- Il Datore di lavoro o un suo rappresentante (preposto): egli è chiamato a definire i contenuti da trattare nella riunione nel rispetto delle direttive emanate dal legislatore, a presentare le tematiche da esaminare e a verbalizzarne i risultati se ricopre anche la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): è tenuto a individuare e a valutare i rischi presenti all’interno dell’azienda e a elaborare le specifiche misure preventive e protettive da adottare con appositi sistemi di controllo di tali misure. E’ tenuto a elaborare le procedure di sicurezza per la realtà aziendale e a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori stessi in tema di salute e sicurezza (Artt. 36, 37 del D.Lgs. n. 81/08).
- Il Medico Competente: è tenuto a comunicare in sede di riunione i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo quindi indicazioni sul significato degli stessi ai fini di attuare le adatte misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori (Art. 25, comma 1, lettera i).
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): egli partecipa alla riunione in ragione del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame in tale ambito. Può sottoporre all’attenzione degli altri partecipanti eventuali tematiche emerse dai lavoratori.
Quali sono gli argomenti principali da trattare durante la riunione periodica di sicurezza sul lavoro?
Durante la riunione periodica i principali temi di discussione e verifica sono:
- i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l’andamento della sorveglianza sanitaria, del tipo e numero di infortuni e delle eventuali malattie professionali;
- in merito ai dispositivi di protezione individuale (DPI) si valutano i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e la loro efficacia;
- in merito alla formazione del personale si discutono i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori della sicurezza e della protezione della loro salute.
- sul delicato argomento della prevenzione si discute sui codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- infine si discute di obiettivi di miglioramento del lavoro e della sicurezza complessiva
- si verificano e aggiornano le linee guida del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (se presenti).
Le sanzioni per la mancata riunione periodica
Non indire la riunione periodica può comportare sanzioni sia penali che amministrative per tutte le diverse figure coinvolte:
- sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente (ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. E)] violazione dell’art. 35, co. 4 (obbligo indizione riunione periodica):
- Sanzioni Amministrative per il datore di lavoro e il dirigente di tipo pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)] per la violazione dell’art.35 comma 2 (contenuti della riunione)
- sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] per la violazione dell’art.35 comma 5 – mancata redazione del verbale della riunione periodica.
Aggiornato il 22/12/2022 da Paolo Calderone
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Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.