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È possibile licenziare un lavoratore non idoneo alla mansione?

La risposta è no. Non si può licenziare un dipendente anche in caso di inidoneità.

Come dovrebbe comportarsi quindi un datore di lavoro di fronte a un lavoratore inadatto fisicamente a svolgere la sua mansione? Dovrebbe proseguire con il rapporto di lavoro? Quando avviene il licenziamento per giusta causa?

Scopriamo, in questo articolo, di più circa la normativa sul rapporto tra inidoneità alla mansione e licenziamento per giustificato motivo.

 

lavoratore licenziato

 

Cos'ha previsto la Corte di Cassazione

Nel 2017, la Corte di Cassazione (Art.4 Comma 1 della legge 68/1999) ha emanato una sentenza che dichiarava il referto firmato dal medico competente non sufficiente a dimostrare l’ inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Per comprendere meglio il motivo di questo atto, partiamo da una definizione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (o giusta causa): si tratta di una tipologia di licenziamento che viene eseguita per motivi correlati all’attività produttiva ed economici. In questo caso, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento in caso di crisi aziendale, inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore per lo svolgimento di determinate mansioni. Se ciò accade, il datore di lavoro stesso deve dimostrare l'impossibilità di spostare il lavoratore verso altre mansioni analoghe o inferiori a quelle precedentemente svolte (ciò che in gergo si chiama obbligo di repêchage).

Il licenziamento per giusta causa è previsto in situazioni così gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'immediato. Per esempio può avvenire quando il dipendente falsifica la timbratura del cartellino, se dimostra comportamenti colpevoli o dolosi, qualora assuma sostanze stupefacenti o alcol sul luogo di lavoro, se crea risse, se ruba la strumentazione e simili.

La Corte di Cassazione, in sostanza, ha indicato tra gli obblighi del datore di lavoro quello di garantire i diritti al lavoratore non più idoneo a una mansione, tra cui quello alla conservazione del proprio posto di lavoro anche in caso di malattia. Non sussiste quindi la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Come deve agire il datore di lavoro

Il datore di lavoro ha per legge l' obbligo di verificare periodicamente l' idoneità di ogni singolo dipendente all' interno della sua azienda. Questo in quanto è responsabile della tutela della salute psicofisica dei propri dipendenti. Deve dunque organizzare la visita medica periodica e verificare lo stato di salute dei lavoratori più a rischio.

Le visite mediche aziendali sono obbligatorie in diverse occasioni durante il rapporto di lavoro:

  • prima dell'assunzione
  • prima di adibire il lavorante a una certa attività
  • periodicamente in base all'esposizione al rischio dei dipendenti
  • quando è lo stesso impiegato a richiederla, oppure essa proviene da parte del medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL
  • in caso di cambio di mansione
  • prima di riprendere il lavoro dopo un periodo di assenza

Sentenze della visita medica

Il soggetto dipendente potrebbe dimostrare uno di questi casi:

  • idoneità, che può essere parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea, precisando i limiti temporanei di validità;
  • inidoneità permanente

In quest'ultimo caso, i lavoratori possono contestare l’esito della visita medica aziendale e del relativo certificato medico. Il datore di lavoro, quindi, non potrà procedere con il licenziamento.

Piuttosto, il datore di lavoro deve, nel limite delle sue possibilità, trasferire il lavoratore non idoneo presso una mansione equivalente o inferiore in azienda, in modo da salvaguardare sia la salute dello stesso che il suo stato di occupazione.

In alternativa, ha la possibilità di richiedere un successivo esame specialistico.

Reintegrazione alla mansione a seguito del licenziamento

Di recente, durante il periodo di lockdown dovuto al covid, si è discusso nuovamente del tema del licenziamento per inidoneità alla mansione. Infatti, in Centro Italia, un dipendente aziendale ha visto il suo contratto di lavoro recedere a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a detta del suo superiore. Tuttavia, egli ha fatto ricorso presso il Tribunale della sua città per riottenere il suo ruolo di lavoro.

Non solo: ha richiesto anche il risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La difesa ha sottolineato come in realtà il licenziamento fosse avvenuto per motivi economici e non che riguardassero il dipendente in sé.

Tuttavia, le prove erano tutte a favore del dipendente, il quale è stato reintegrato alle sue mansioni o inferiori, obbligando anche il datore di lavoro a un risarcimento pari alla retribuzione omessa dalla data del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tale periodo.

Diritto alla revoca del licenziamento

Il dipendente ha diritto alla revoca del licenziamento, purché la impugni entro 60 giorni, di calendario, non lavorativi, da quando ha ricevuto la comunicazione di licenziamento. 

 

lettera di licenziamento

 

A sua volta, il datore ha 15 giorni di tempo, di calendario, non lavorativi, per revocare il licenziamento, a partire dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dell’impugnazione dello stesso.

Casi in cui l'inidoneità fa scattare i licenziamenti

Ci sono dei casi in cui i datori di lavoro non hanno scelta e devono procedere con la destituzione del lavoratore:

  1. qualora vi sia uno stato di malattia di entità tale da non consentire di comprendere la durata effettiva della stessa;
  2. la mancanza di un interesse apprezzabile alle prestazioni lavorative del dipendente da parte del datore di lavoro;
  3. la mancata occasione di impiegare il dipendente in altre mansioni e in un ambiente compatibili con il suo stato di salute.

In questi casi, è possibile licenziare il dipendente divenuto inabile, avviando la procedura del licenziamento per giusta causa dimostrando l' impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato, il quale può ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale.

Concludiamo dicendo che la giurisprudenza di merito afferma che la sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore può giustificare il licenziamento solo se il datore di lavoro offre documentazione specifica che attesti la inidoneità stessa e dia prova di aver valutato correttamente la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, con esito negativo. In caso contrario, la Corte di Cassazione ritiene illegittimo il licenziamento.


Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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