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Carenze funzionali nei dispositivi di sicurezza degli accessori di sollevamento dei carichi

Infortunio durante il sollevamento di un carico con un carroponte.

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2021, n. 3942 


l. La Corte d'appello di Venezia, in data 13 dicembre 2018, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Verona nei confronti di R.R., quale imputato del delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione di infortuni sul lavoro (art. 590, commi 1, 2 e 3 cod.pen.) contestato come commesso in danno di L.V. in Veronella, il 3 febbraio 2012.

Al R.R. si contesta, nella sua qualità di amministratore unico della R.R. G ., di avere cagionato al dipendente L.V. le gravi lesioni personali meglio indicate in rubrica in esito a un infortunio occorso mentre il lavoratore stava eseguendo - mediante l'impiego di un carroponte - un'operazione di sollevamento di un carico (costituito dal basamento di una macchina utensile in acciaio) posizionato sul cassone di un camion. A tal fine, il L.V. saliva sul cassone del camion e, aiutato da altri due lavoratori, provvedeva a imbragare il carico per poterlo sollevare, utilizzando gli accessori all'uopo disponibili (fasce in fibra tessile e perni metallici). Indi provvedeva a comandare il carroponte con l'uso di apposita pulsantiera e si posizionava dietro il carico; ma quest'ultimo perdeva di stabilità e, anche a causa del distacco di una delle fasce (dovuto al fatto che la stessa era scivolata dal perno, privo di sistemi di blocco), cadeva sul piede e sulla gamba destra del L.V., provocandogli le lesioni di cui in rubrica.

La Corte di merito ha, in primo luogo, sottolineato - in risposta alle censure dell'appellante - che il sistema dei perni nell'utilizzo delle fasce per il sollevamento dei carichi non era sicuro, in quanto i perni non erano corredati da un sistema di blocco che impedisse agli stessi di sfilarsi, come accaduto nella specie; ed ha inoltre giudicato infondata la tesi difensiva, tesa a sottolineare che la ditta aveva messo a disposizione una terza corda (una catena regolabile) il cui impiego avrebbe dato stabilità al carico: si é infatti ritenuto che, diversamente dalla prospettazione difensiva, la terza corda venisse utilizzata unicamente per la movimentazione del basamento completo, e non anche per il solo grezzo, come nel caso in esame. Ne é derivata l'esclusione, secondo la Corte di merito, dell'imprevedibilità del comportamento della vittima, essendo emerso che il modus operandi nell'operazione di sollevamento del carico (ossia la mancata utilizzazione della terza corda nella movimentazione del carico non completo) faceva parte di una prassi aziendale consolidata.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il R.R., con atto articolato in tre motivi, preceduti da una breve illustrazione delle modalità di sollevamento dei pesi, a chiusura della quale si evidenzia che il L.V. era un lavoratore particolarmente esperto e che mai si era verificato un incidente durante simili operazioni presso la R.R.  

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ritenendo inconferente il richiamo all'art. 71 del d.lgs. n. 81/2008, riferito in generale alla messa a disposizione di attrezzature prive di sistemi di sicurezza, e all'allegato VI, punto 3.1.6 al decreto legislativo, trattandosi di disciplina afferente la scelta degli accessori di sollevamento, che però nella specie erano risultati integri e conformi alle disposizioni. L'esponente intende in particolare evidenziare come le suddette prescrizioni siano richiamate nell'imputazione in modo affatto generico, atteso che da esse non si capisce a quale regola di comportamento il R.R. si sarebbe dovuto attenere; né supplisce, a tal fine, il richiamo operato dalla Corte lagunare alla pagina 5 della relazione SPISAL sull'infortunio, che non può valere a colmare la lacuna costituita dalla genericità del riferimento alle predette disposizioni extrapenali. Questo a fronte del fatto che, ben diversamente rispetto alla Corte di merito, il Tribunale aveva addebitato al R.R. di non avere predisposto idonee procedure per l'utilizzo degli accessori di imbracatura e di avere tollerato la prassi aziendale di non utilizzare la terza corda di stabilizzazione, anche per i carichi non finiti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'abnormità del comportamento della persona offesa. Il ricorrente in particolare si riferisce alla scelta, da parte del L.V., di posizionarsi al disotto di un carico di 5.000 chilogrammi, esponendosi così a un'evidente situazione di pericolo, pur potendo movimentarlo mediante l'impiego di un apposito radiocomando: scelta di cui viene sottolineata dal ricorrente l'eccentricità e imprevedibilità. A fronte di ciò, l'esponente evidenzia come la Corte distrettuale abbia argomentato la non abnormità della condotta con motivazione affatto carente e con una illogica spiegazione delle ragioni per le quali il lavoratore sarebbe salito sul cassone del camion, riferite allo spazio angusto disponibile, laddove, una volta effettuata l'imbracatura, tutte le ulteriori operazioni potevano effettuarsi mediante il radiocomando.

2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in relazione alla questione relativa alla mancanza di sistemi di bloccaggio dei perni, o al mancato uso della terza corda, nonché alla complessiva ricostruzione della dinamica del fatto e delle relative cause. In sostanza il ricorrente si duole del fatto che l'impiego della terza corda, che la Corte di merito ritiene che fosse colpevolmente rimesso alla discrezione degli operatori, doveva invece considerarsi esplicitamente prescritto, tant'é che era presente sul pezzo un apposito golfaro, che la ditta aveva fatto apporre proprio per collocare la terza corda e assicurare la necessaria stabilità al carico. Lamenta poi l'esponente che sia il Tribunale, sia la Corte distrettuale, sia lo SPISAL non abbiano tenuto conto dell'impossibilità di disporre di un sistema automatico di fuoriuscita delle fasce dai supporti metallici, o di far realizzare un sistema simile.


Fonte: Olympus 

Olympus è l'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro


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