Sicurezza sul lavoro: la delega di funzioni
Se sei un datore di lavoro, certamente avrai sentito parlare della delega di funzioni. La normativa circa la delega di funzioni è contenuta all'interno del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e indica le modalità per effettuarla, ma anche quegli obblighi che il datore di lavoro non può delegare.
Vediamo quindi che cosa esattamente specifica l' articolo 16 del D.Lgs n. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e approfondiamo l'argomento della delega di funzioni.
Cos'è la delega di funzioni?
La delega di funzioni è un atto messo in pratica dal datore di lavoro che cede alcuni poteri di organizzazione, gestione e controllo a un'altra figura professionale, di solito un dirigente o un preposto. Il Testo Unico offre infatti la possibilità a questo ruolo di delegare le funzioni in materia di sicurezza ad un soggetto terzo, interno o esterno all'azienda.
Essa, come specificato dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro deve:
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essere in forma di atto scritto recante data certa;
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contenere il nominativo del datore di lavoro delegante e del delegato;
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specificare che il delegato, in ragione della specifica natura e complessità delle funzioni da svolgere, è in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
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attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
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attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Infine, alla delega di funzioni deve essere data "adeguata e tempestiva pubblicità".
Non sono specificati dei requisiti in termini di dimensioni dell'azienda, anche se la Cassazione ha spesso indicato la delega come un atto più efficace nelle organizzazioni complesse.
Obblighi non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la prima è a valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento DVR; la seconda è la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Può invece delegare la nomina del medico competente, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ecc.
Il delegato può essere un amministratore delegato, un dirigente o un preposto, ma mai il RSPP. Questo ha funzione di ausilio diretta a supportare il datore e non a sostituirlo.
Responsabilità penale e civile del datore di lavoro delegante
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.
In riferimento a ciò che viene riportato dal Testo Unico, sappiamo che il datore di lavoro è responsabile della culpa in eligendo e in vigilando per la valutazione dei rischi. Cosa significa questo termine? Il datore di lavoro ha la responsabilità di scegliere con cura il soggetto al quale affidare alcuni dei suoi obblighi.
Egli deve quindi scegliere un soggetto con tutta una serie di requisiti e vigilare sul suo operato. Culpa in eligendo si riferisce proprio alla responsabilità del datore di lavoro nella scelta di un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, mentre quella in vigilando al controllo delle attività svolte dal delegato.
Se il datore di lavoro non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il DVR, viene accusato di culpa in eligendo, mentre se il delegato non adempie ai suoi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, comunque il datore ha una parte della colpa per mancata vigilanza sull'operato.
Sub delega di funzioni
Il Decreto Legge prevede anche che il soggetto delegato dal datore di lavoro può sub delegare le sue funzioni circa la sicurezza, prevenzione e protezione a un altro delegato. I poteri passano dunque a un altro soggetto, ma solo se la delega presenta le stesse caratteristiche di quella redatta dal datore di lavoro.
Questo delegato prende il nome di garante di fatto ed espleta concretamente poteri tipici del datore di lavoro senza alcuna preliminare investitura da parte di quest'ultimo.
Incertezze sulle responsabilità previste dalla delega
L'articolo 16 del Decreto Legislativo circa la sicurezza sul lavoro dice che il datore di lavoro può delegare degli obblighi a un terzo, a cui trasferisce i poteri decisionali e di spesa e alcuni compiti legati al servizio di prevenzione e protezione.
Tuttavia, nell'articolo successivo, si specificano quali compiti la delega non può trasferire. Non sono però indicati esplicitamente quelli che può delegare senza problemi. Questo crea una certa confusione circa le effettive responsabilità a suo carico.
In una sentenza della Corte di Cassazione è emerso che nelle società di capitale, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia.
Nel caso in cui si verifichi un infortunio, capita spesso che sui datori di lavoro gravi la causalità dell'accaduto. Non è mai semplice comprendere quanto egli abbia la responsabilità dell'accaduto, se non quando manca un DVR e una valutazione dei pericoli presenti nell' impresa.
Inoltre, emergono delle difficoltà nel comprendere chi sia il datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. E' inoltre il rappresentante legale di un'azienda.
Tuttavia, di nuovo è complicato comprendere chi sia e quali siano i suoi compiti in quanto spesso tale qualifica si estende a tutti i soggetti del Consiglio di Amministrazione.
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