Modello organizzativo per prevenzione e vigilanza in S.S.L.
Composizione e funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’Ufficio Operativo (Cabina di Regia) e degli Organismi Provinciali.
La composizione e il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del relativo Ufficio Operativo c.d. Cabina di Regia e degli Organismi Provinciali (Comitati di Coordinamento Provinciali) sono disciplinati dal DPCM del 21 dicembre 2007 e dall’art. 7 del D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.
Le attività dell’Ufficio Operativo (c.d. Cabina di Regia)
Regione Lombardia ha istituito, in occasione della pianificazione 2008-2010 e con delibera di Giunta Regionale VIII/6918 del 2 aprile 2008, la c.d. “Cabina di regia” quale Ufficio Operativo di cui all’art. 1, comma 2 del DPCM 21 dicembre 2007, con l’obiettivo di supportare l’applicazione del Piano Regionale per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (SSL), e ne ha confermato l’impianto organizzativo all’interno delle successive pianificazioni SSL (dgr IX/1821 dell’ 8 maggio 2011 e dgr X/1104 del 20 dicembre 2013).
L’Ufficio Operativo ha compiti di monitoraggio, analisi, verifica dei risultati raggiunti e di individuazione di strumenti strategici per l’attuazione del Piano SSL. In particolare, l’Ufficio Operativo discute e valida, ai fini della successiva decretazione a cura della Direzione Generale Welfare, protocolli, linee guida e/o d’indirizzo e/o vademecum, elaborati da specifici gruppi tematici di lavoro (c.d. Laboratori di Approfondimento), funzionali al contrasto dell’incidentalità ed alla prevenzione delle malattie professionali.
Nella specifica realtà lombarda, l’Ufficio Operativo/Cabina di regia opera in stretta sinergia con il Comitato Regionale di Coordinamento istituito ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 81/08 (in attuazione dell’art. 27 del D.Lgs. 626/94, con dgr VI/32955/1997 e dgr VI/38117/1998). Gli incontri sia del Comitato Regionale che dell’Ufficio Operativo/Cabina di regia hanno cadenza trimestrale.
In allegato è disponibile il dettaglio della composizione della Cabina di regia e del Comitato regionale di Coordinamento.
Il Comitato di Coordinamento regionale
Il regolamento del Comitato di Coordinamento regionale istituito nel 1997, nel rispetto dell’art.27 del d.lgs. 626/94, è stato approvato con dgr VIII/9446 del 20 maggio 2009. La Direzione Generale Sanità (ora Salute) ha declinato i compiti, le funzioni e l’organizzazione del Comitato Regionale, e segnatamente, oltre alle funzioni previste dal DPCM 21 dicembre 2007, anche quelle derivanti dall’ascolto delle criticità espresse a livello provinciale, per un loro positivo superamento, e quelle di valorizzazione delle esperienze locali in coerenza con gli indirizzi regionali.
In ottemperanza a tali disposizioni normative, il Comitato Regionale di Coordinamento realizza, attraverso l’Ufficio Operativo, una programmazione coordinata di interventi – con l’attuazione dei medesimi da parte dei Comitati Provinciali – nonché assicura uniformità degli stessi ed il necessario raccordo a livello nazionale con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/2008.
Trasmissione delle relazioni circa l’attività del Comitato Regionale di Coordinamento art. 7, D.Lgs 81/08.
Le relazioni presenti in allegato sono state predisposte in ottemperanza all’art. 2 comma 4 del DPCM 21.12.2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” che stabilisce per “i Comitati regionali di coordinamento” l’obbligo di “monitorare le attività [omissis] dando comunicazione annuale dei risultati [omissis] ai Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
Dette relazioni forniscono un quadro regionale di sintesi delle attività condotte dal Comitato regionale di Coordinamento, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 81/08, cui Regione Lombardia ha attribuito le funzioni previste dall’art.1 comma 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché quelle derivanti dall’ascolto delle criticità espresse a livello provinciale, per un loro positivo superamento, e quelle di valorizzazione delle esperienze locali in coerenza con gli indirizzi regionali.
I Comitati di Coordinamento provinciali
Le attività svolte dai Comitati Provinciali vengono coordinate dal Comitato Regionale che ne verifica e supporta la coerenza con gli obiettivi strategici regionali e con gli indirizzi nazionali. I risultati vengono comunicati annualmente ai Ministeri della Salute e del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ottemperanza all’art. 2, c. 4, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.
Nel campo della tutela del lavoratore i Comitati Provinciali, in sinergia con il livello regionale, definiscono la programmazione coordinata dei controlli.. Ai comitati Provinciali compete stimolare, governare e presidiare che nelle province siano attivati gli organismi provinciali di cui all’art. 2 comma 3 del DPCM 21 Dicembre 2007.
Detti organismi, in continuità con l’esperienza maturata in Regione Lombardia nell’ultimo decennio attraverso l’attività delle commissioni provinciali ex art. 27 del d.lgs. 626/1994, sono presieduti dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e sono integrati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciali come da D.G.R. VII/7740 del 14 gennaio 2002.
In presenza di più ATS nello stesso territorio provinciale, secondo il principio della semplificazione e massima integrazione, è individuata un’unica Commissione Provinciale che affiderà, ad una delle ATS rappresentate territorialmente, la funzione di coordinamento a seguito di votazione da condursi nel corso della seduta di insediamento. Nella Commissione Provinciale convergono i dati, le informazioni e le analisi dello stato di salute e sicurezza sul lavoro di tutte le ATS ricomprese nella Provincia.
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