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Le figure della sicurezza in azienda: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.

 

Il D.Lgs 81/08 art. 37, 47, 50 definisce per RLS compiti, ruoli e formazione.

La figura dell’RLS ovvero del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro deve essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori, l’RLS deve monitorare che la gestione della sicurezza in azienda avvenga nel pieno rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs 81/08.


In riferimento a quanto riportato nell’art. 50 del D.lgs. 81/08 l’RLS ha degli obblighi ben precisi a cui attenersi al fine di svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi.  


1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

La formazione dell’RLS è obbligatoria secondo il D.lgs 81/08, inoltre è il datore di lavoro a farsi carico delle spese necessarie per la frequenza del corso di formazione per l’RLS e il successivo corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 37 del Dlgs 81/08, sempre secondo tale articolo la formazione per i responsabili e i lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro.

In merito alla formazione per l’RLS l’art.37 comma 10 sottolinea che chi svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione specifica mediante un apposito corso per RLS a cui segue un corso di aggiornamento per RLS.

Il corso sicurezza lavoro per RLS deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza e il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32 secondo quanto definito dal comma 11, art. 37 del DLgs. n. 81, nonché dall’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997.

Il corso di aggiornamento per RLS è previsto dall’integrazione del DLgs. 106/09 secondo cui chi svolge il ruolo di RLS deve aggiornarsi annualmente, secondo la normativa nelle imprese che registrano un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 lavoratori il corso di aggiornamento dell’RSL non deve essere al di sotto delle 4 ore mentre per le azienda con più di 50 lavoratori l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore.

Nessuna responsabilità per il ruolo svolto

L' Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08

  • Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.
  • Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.
  • Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere.
  • Prima dell’elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede(allegate alla presente) provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
  • L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
  • La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni.
  • Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
  • L’esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.

Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.

 


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QUANTI RLS CI DEVONO ESSERE IN AZIENDA?

In ogni caso il numero minimo di RLS deve essere:

  • Aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori: 1 RLS
  • Aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
  • Tutte le altre aziende/ unità produttive oltre i 1.000 lavoratori: 6 RLS

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