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IL CRUSCOTTO INFORTUNI: gli RLS hanno diritto di accedere al registro infortuni messo in atto dall’INAIL?

Poco prima della conclusione del 2019 entra in piena funzione il D.Lgs 151/2015 in merito al registro infortuni e alla sua presenza in azienda.

QUADRO NORMATIVO

In una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, il D.lgs. n. 151 del 2015 ha abolito, con effetto dal 23 dicembre 2015, l’obbligo della tenuta del Registro infortuni.
Più precisamente, l’articolo 21, comma 4, del D.lgs. n. 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
A decorrere dal 23 dicembre 2015, pertanto, le informazioni relative agli eventi infortunistici, denunciati dai datori di lavoro, sono contenute nel c.d. CRUSCOTTO INFORTUNI.

Il CRUSCOTTO INFORTUNI è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’INAIL www.inail.it – macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale – tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

Il servizio prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.
Le modalità di consultazione sono esplicitate nel manuale utente del predetto servizio online, aggiornato e disponibile sul sito istituzionale www.inail.it, alla pagina del portale Inail: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html.

Con Circolare n. 45 del 30 novembre 2016, l’INAIL fornisce chiarimenti sul diritto di accesso al CRUSCOTTO INFORTUNI.

LA CIRCOLARE N. 45

L’INAIL ricorda che, anche a seguito del venir meno dell’obbligo della tenuta del Registro fisico, nulla è cambiato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21, comma 1, lett. b).

Inoltre, nella Circolare viene precisato che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione decade appunto adesso, 4 anni dopo l’emanazione del D.Lgs.
Premesso quanto sopra, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico Cruscotto infortuni, l’INAIL precisa che – alla luce del comma 1 lett. e) dell’articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 23 del medesimo articolo – i predetti RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza.
Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.

Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS, ad esempio attraverso la visualizzazione o la stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.


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