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Denuncia di infortunio: i chiarimenti dell'INAIL

All'interno della circolare n. 24 del 2021 emessa dall'INAIL, è possibile comprendere degli importanti chiarimenti circa l’obbligo di denuncia telematica in caso di infortunio.

Di cosa si tratta? Come funziona? Sono previste sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di denuncia, omessa o tardata, degli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni? L'INAIL ha fornito ulteriori chiarimenti in questi ultimi mesi.

Cos'è la denuncia di infortunio?

La comunicazione di infortunio è un adempimento che spetta al datore di lavoro, anche in caso di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari. I datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’ INAIL e al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) tutti gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

L'obbligo interessa i lavoratori dipendenti o assimilati e ha finalità prettamente statistica e informativa. All'interno della comunicazione devono essere riportati: ore in cui i lavoratori coinvolti lavorano, salario percepito dagli stessi nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

denuncia di infortunio

Normativa sulla denuncia di infortunio sul lavoro

Dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare all’ INAIL un eventuale infortunio. La scadenza è entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico che attesta l'esistenza effettiva dell'infortunio, il quale deve comportare un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello in cui si è verificato l'evento.

In caso di incidente mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio entro 24 ore. Il termine di scadenza, se coincide con un giorno festivo, slitta al primo giorno successivo non festivo.  Da tenere presente che il sabato è considerato normale giornata feriale.

Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965

Se l’infortunio sul lavoro richiede un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, l’obbligo della denuncia di infortunio permane, come previsto dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalle successive modificazioni apportate.

Denuncia di infortunio: il ruolo del datore di lavoro e del lavoratore

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni che colpiscono i dipendenti e che non sono guaribili entro tre giorni.

Per prima cosa, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati. La decorrenza del termine di tre giorni di tempo scatta dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. 

Il certificato medico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea. In caso di contagio da Coronavirus, è necessario presentare la denuncia come se si trattasse di un infortunio sul lavoro. Infatti, il Covid non è classificata come malattia di competenza dell'Inps, pertanto il termine per la comunicazione dell'infortunio decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della certificazione medica.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all'Inail entro i tempi previsti per la presentazione della denuncia dell'infortunio.

infortunio sul lavoro

Infortuni non guaribili entro tre giorni e sanzioni per mancata denuncia di infortunio

All'interno della circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l'INAIL offre anche indicazioni circa le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni.

Per quanto riguardo l' omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 e nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro.

In caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che ammonta da 1.228,50 a 5.528,28 euro.

Il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.

È inoltre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ovvero 2.581,67 euro.

Nel caso in cui il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al SINP tramite l’INAIL entro 48 ore la comunicazione dell’infortunio, ma ometta o ritardi la denuncia di infortunio dovuta a seguito del prolungamento della prognosi è applicata la sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745,00 euro.

La corresponsione della sanzione, poi, deve essere eseguita tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Se il datore di lavoro che ha ricevuto la diffida non adempia nei termini prescritti, sarà L'INAIL a inviare una comunicazione all' Ispettorato del Lavoro territorialmente competente che si occuperà dell' accertamento della sussistenza dei presupposti di legge ed emetterà un' ordinanza di ingiunzione.

Accertamento dell'illecito

In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito prevede la ricezione da parte dell’INAIL del certificato medico, la mancata ricezione della denuncia di infortunio, la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo affrontato il discorso sulla denuncia in caso di infortunio da presentare all' INAIL con i relativi chiarimenti. Concludiamo con un breve riassunto dei punti principali:

  • in base alla circolare n.24 del 9 settembre 2021, il datore di lavoro ha l' obbligo di denunciare un infortunio con prognosi superiore ai tre giorni presso l' INAIL
  • la denuncia deve essere presentata entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale
  • insieme alla denuncia, deve essere trasmesso all'INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio il certificato medico che attesti l'esistenza e la prognosi dell'infortunio
  • la violazione dell' obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che il contagio da Covid-19 è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'Inps. Pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio
  • in caso di violazione dell'obbligo di presentazione, omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124., da parte dei datori di lavoro, sono previste sanzioni anche molto salate

 


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